AVVOCATO CIVILISTA NAPOLI
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AVVOCATO MATRIMONIALISTA NAPOLI

Cerchi un Avvocato matrimonialista a Napoli? Lo Studio Legale Sepe, dispone della collaborazione di avvocati specializzati nella consulenza e assistenza in caso di separazione e controversie legate ad essa. La lettura di questo articolo potrà esserti d’aiuto per saperne di più sulle procedure relative ad una separazione.

Disciplinata dalle norme del codice civile all’art. 150 e ss., dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali, la separazione è l’istituto giuridico che stabilisce lo scioglimento della comunione legale dei beni e il decadimento degli obblighi di fedeltà e coabitazione di un matrimonio.

La separazione dei coniugi non indica, di fatto, la fine di un matrimonio né il venir meno dello status giuridico di coniuge delle parti ma stabilisce una dei suoi effetti nell’attesa di una riconciliazione o di un eventuale provvedimento di divorzio.

La pratica di separazione richiede non solo delle competenze legali da parte dell’avvocato ma anche una elevata dose di umanità, data la delicatezza del tema trattato, al fine di tutelare sia i coniugi che l’intero nucleo familiare durante il procedimento.

Lo Studio Legale Avvocati a Napoli offre una adeguata tutela sia in caso di separazione consensuale che separazione giudiziale, stabilendo con la collaborazione di professionisti qualificati, la migliore procedura per la separazione matrimoniale, assicurando piena assistenza durante tutto l’iter.

SEPARAZIONE DI FATTO

Non sempre per stabilire la separazione dei coniugi è necessario procedere legalmente. Esiste infatti la libera scelta dei coniugi di interrompere il rapporto matrimoniale senza far ricorso ad un giudice.

In questo caso si tratta di una separazione di fatto che non ha alcun effetto legale sul matrimonio, ma può divenire uno dei presupposti oggettivi per procedere in seguito con la richiesta di una separazione legale. La mancata formalità di questa tipologia di separazione non produce alcun effetto sul piano giuridico e non presuppone nessun procedimento al fine di ottenerla.

SEPARAZIONE CONSENSUALE E GIUDIZIALE

Il procedimento di separazione dei coniugi, relativamente alla consensualità delle due parti, può seguire due diversi percorsi. Si distinguono pertanto la separazione consensuale e quella giudiziale.

Nel primo caso, il ricorso per la separazione matrimoniale è congiuntamente presentato dai coniugi in accordo sulle condizioni che dovranno disciplinare la fine del proprio rapporto coniugale. La separazione consensuale riconosce dunque il consenso di entrambi i coniugi di separarsi nonché l’accordo riconosciuto rispetto alla spartizione dei loro beni in comunione, all’affidamento dei figli a tutte le possibili questioni connesse ad una separazione.

L’iter per la richiesta di una separazione consensuale prevede innanzitutto la presentazione di una domanda congiunta di ricorso per separazione alla Cancelleria del Tribunale competente. Oltre alla presentazione del ricorso è necessario allegare anche una serie di documenti quali: certificato consensuale di residenza, l’estratto dell’atto di matrimonio e il certificato dello stato di famiglia.

Successivamente all’invio della domanda di separazione, il Presidente del Tribunale fisserà un’udienza di comparazione per i coniugi, nel corso della quale tenterà una riconciliazione tra le parti. In caso di mancata conciliazione, il Tribunale può procedere all’emissione del decreto che conferisce efficacia alla separazione.

Le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, nel tempo, possono essere revocate o modificate qualora fosse richiesto a seguito di cambiamenti nei rapporti tra le parti o con la prole. In seguito all’udienza, il Tribunale provvede alla trasmissione al Comune di riferimento dell’avvenuta separazione consensuale delle parti.

Dalla avvenuta separazione consensuale decorrono tre anni prima di poter procedere eventualmente con la fase di divorzio. Differentemente, si fa ricorso alla separazione giudiziale, nel caso in cui i coniugi non riescono a raggiungere un accordo comune sulle conseguenze della separazione, pertanto può essere richiesta anche da una sola delle parti, tramite un Avvocato matrimonialista a Napoli.

In caso di separazione giudiziale, uno dei coniugi può eventualmente richiedere anche l’addebito della procedura di separazione qualora, previ accertamenti, vi sia stata una violazione degli obblighi matrimoniali (cura della prole, fedeltà…) e che questa violazione abbia consequenzialmente causato la cessazione del rapporto. Se l’addebito è riconosciuto dal giudice a carico di uno dei coniugi, decade il diritto, per lo stesso, ad ottenere l’assegno di mantenimento.

Come per la separazione consensuale, anche per quella giudiziaria, in fase d’udienza, il giudice tenterà la riconciliazione tra le parti con pronunciazione dei provvedimenti provvisori, destinati a durare fino alla sentenza. A seguito di un fallimento di conciliazione si procede con l’avvio di una causa legale davanti al giudice istruttore e in presenza dell’Avvocato matrimonialista di entrambe le parti.

Al termine della causa il Tribunale emetterà la sentenza di separazione. Nel suo iter una separazione giudiziale, anche in corso di causa, può mutare in separazione consensuale. Contrariamente, non può avvenire l’inverso, per cui sarà invece necessario avviare una nuova procedura.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Secondo l’art. 156, 1°co. c.c. il giudice può stabilire l’assegno di mantenimento in seguito ad una separazione qualora uno dei due coniugi abbia insufficiente reddito proprio e la separazione non sia addebitabile a lui per colpa.

Il suo versamento è riconosciuto ad uno dei coniugi come suo diritto a mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio. In presenza di giustificati motivi o in seguito a nuovi fatti, il giudice può nel tempo modificare o revocare l’assegno di mantenimento, anche su richiesta dell’ Avvocato matrimonialista del coniuge tenuto al suo versamento.

AFFIDAMENTO DEI FIGLI

Con la separazione matrimoniale, la casa coniugale è assegnata dal giudice al coniuge affidatario degli eventuali figli e comunque dando priorità all’interesse della prole stessa (art. 155-quater c.c.). Il principio fondamentale in fase di separazione è il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo delle parti con la prole.

Il giudice valuta prioritariamente la possibilità di affidamento condiviso o esclusivo dei figli minori, sempre e comunque considerando interesse assoluto della prole. Inoltre determina tempi e modalità della presenza della figura genitoriale per i figli.

Se hai bisogno di maggiori informazioni o cerchi un Avvocato per una separazione matrimoniale a Napoli vieni a trovarci presso lo studio legale a Napoli dell’Avvocato Federico Sepe in via Calata Capodichino, 243 – Cap. 80141 – (Na). Recapito telefonico diretto: 081.18.55.64.85

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